Stampare la pubblicità sui giornali italiani conviene. Non stiamo parlando solo della capacità, della forza e dell’efficienza della carta a veicolare messaggi che devono conquistare la fiducia dei lettori. La convenienza, nel nostro Paese, ha anche un preciso significato economico. Le misure urgenti per l’editoria, connesse all’emergenza Covid, introdotte dal Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, prevedono un significativo incentivo in materia di investimenti pubblicitari sulla stampa, oltre che sulle radio-tv, attraverso una rimodulazione del regime straordinario di accesso al credito di imposta. La nuova disposizione stabilisce che, limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento (al posto del 30% previsto dal Dl “Cura Italia”) del valore degli investimenti complessivi – e non solo di quelli incrementali – effettuati nel corso dell’anno; in ogni caso il beneficio sarà concesso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea già applicati nel passato per la concessione del suddetto credito d’imposta  ed entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa: 40 milioni, per i quotidiani e i periodici, anche online. Non c’è dubbio che si tratti di “un significativo riconoscimento del ruolo e della funzione della stampa nel nostro Paese in un momento di particolare criticità per tutti gli italiani”, come ha sottolineato il Presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, in apprezzamento dell’operato del Governo e del Sottosegretario Martella. Le misure – a sostegno delle testate ufficialmente riconosciute – prevedono (negli articoli dal 186 al 194) che le comunicazioni telematiche per la richiesta del beneficio – come peraltro già previsto dal decreto-legge “Cura Italia” – dovranno essere presentate tra il 1° e il 30 settembre 2020. Restano valide comunque le comunicazioni telematiche già trasmesse tra il 1° e il 31 marzo scorso che potranno essere eventualmente modificate alla luce della nuova normativa. In particolare, per quanto riguarda il regime straordinario del credito d’imposta sulla pubblicità, il Dipartimento per l’informazione ha anche fornito alcuni utili chiarimenti interpretativi. Con una nota pubblicata sul proprio sito il 15 aprile scorso, il Die chiarisce “che l’espresso riferimento al valore degli investimenti pubblicitari effettuati, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.”

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